L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per:
a) eventuali modifiche dello statuto;
b) eleggere, se in scadenza, o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
c) stabilire l’ammontare della quota associativa;
d) esaminare la relazione del Consiglio ed approvare i bilanci.
e) approvare il programma delle attività e deliberare su tutti gli
argomenti attinenti alla gestione della Associazione sottoposti al suo esame
dall’ordine del giorno.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio o da almeno 1/3 dei soci aventi
diritto al voto, con un preavviso minimo di 15 giorni. Essa è validamente
costituita in prima convocazione quando riunisce almeno la metà dei soci in
regola con l’esercizio in corso, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il
numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti. E’ ammessa la
delega scritta ma un socio può rappresentare al massimo altri due soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 6 membri eletti
dall’Assemblea nel suo ambito.
Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio si riunisce a discrezione e su convocazione del Presidente,
o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono valide
quando è presente la maggioranza dei componenti. Sono valide le delibere
prese con la maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio elegge nel suo ambito un Segretario ed un Tesoriere. Quest’ultimo
ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale.
La carica di membro del Consiglio è gratuita ed ha durata di due anni. I
Consiglieri devono essere in regola con la quota associativa e i suoi
componenti possono essere rieletti.
Su invito del Consiglio possono presenziare alle riunioni del Consiglio
stesso altre persone, anche non associate, senza diritto di voto.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. E’ eletto dal
Consiglio tra i propri membri. Dura in carica quanto il consiglio stesso, ed
è rieleggibile.
Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento.
Il fondo sociale è costituito dalle quote a carico dei soci come
stabilito dall’Assemblea, nonché da quegli incrementi e redditi patrimoniali
che per qualsiasi titolo fossero acquisiti dall’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare i contributi degli associati e
le entrate che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione, per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Per tutta la durata dell’Associazione non potranno essere distribuiti fra
i soci, neppure in modo indiretto, gli avanzi d’esercizio, le riserve o i
fondi dell’Associazione. Sciogliendosi l’Associazione per qualsiasi motivo,
il patrimonio dovrà essere devoluto in beneficenza ad altre organizzazioni
di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le
indicazioni dell’assemblea degli aderenti che nomina il liquidatore.
L’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi
dalla chiusura dovrà riunirsi l’Assemblea per esaminare la relazione del
Consiglio ed eleggere il nuovo Consiglio nel caso in cui il precedente sia
decaduto.
Il
Consiglio uscente, compreso il Presidente, resterà in carica sino al giorno
dell’Assemblea che eleggerà il nuovo consiglio.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme
in materia con riferimento al Codice Civile, alla legge quadro sul
volontariato 266/91, alla legislazione regionale e al DL 460/97 e loro
eventuali variazioni e aggiornamenti